La proposta di limitazione della responsabilità dei sindaci: problemi ancora aperti

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La proposta di legge per la limitazione di responsabilità dei sindaci è stata approvata dalla Camera dei Deputati e dovrà essere sottoposta al vaglio del Senato della Repubblica.

L’iniziativa, lodevole soprattutto per il tentativo di rendere il ruolo di sindaco più attrattivo per le migliori professionalità, è stata accolta favorevolmente, nonostante alcune condivisibili osservazioni in merito ad alcune incertezze e lacune della nuova disciplina.

Come condivisibilmente sottolineato dal Professor Abriani nel corso dell’audizione del 12 marzo 2024, infatti, l’iter legislativo di specie avrebbe potuto essere anche una occasione per colmare alcune lacune nella disciplina, prima tra tutte una migliore definizione della sussistenza della prorogatio dei sindaci dimissionari e dunque anche il perimetro temporale di efficacia dell’atto abdicativo ergo della responsabilità dei sindaci.

Com’è noto, infatti, il nuovo dettato normativo si concentra solo sull’articolo 2407, comma 2, del codice civile, e sull’aggiunta di un ultimo comma che riguarda la prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci.

Tralasciando l’analisi del nuovo ultimo comma, e concentrandosi solamente sulle modifiche al secondo comma,  il testo approvato alla Camera sancisce l’abrogazione della responsabilità solidale dei sindaci con quella degli amministratori, limitando – a quanto pare – le responsabilità del collegio sindacale alle attività di presidio legale.

Auspicabilmente, sebbene non chiaramente riportato, resterebbero escluse dalle limitazioni di responsabilità introdotte dalla norma, le funzioni di revisione legale e/o di membri degli organismi di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 e le condotte in violazione sulla veridicità delle attestazioni e sulla segretezza su fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Infine, dal punto di vista soggettivo è prevista un’esclusione esplicita per i casi di dolo.

Anche sulla specifica individuazione del limite di responsabilità (il c.d. cap) non pare possa condividersi la scelta del legislatore. Innanzitutto gli scaglioni hanno riguardo ad un solo requisito ovvero il multiplo del compenso annuo percepito, da qui due osservazioni: pare innanzitutto opportuno inserire anche dei criteri dimensionali delle società e, in secondo luogo, ai fini di una certezza ex ante sul cap di riferimento, non far riferimento al compenso percepito, ma al compenso deliberato. Tale ultimo punto, tra l’altro, pare ambiguamente trattato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge del 4 luglio 2023, dove dapprima si fa riferimento all’emolumento annuo deliberato e poi al compenso percepito.

In ultima istanza non pare possa sottacersi che la disciplina codicistica, come modificata, debba trovare apposito coordinamento anche con il Codice della Crisi. Su tutti è auspicabile il coordinamento con l’articolo 14, comma 3, che contempla per i sindaci un esonero di responsabilità solidale con gli amministratori (che sarebbe abrogata) per segnalazione agli stessi dell’esistenza di fondati indizi della crisi. Forse ancor più che di coordinamento sarebbe il caso di meglio disciplinare la fattispecie appena citata che, da un lato, potrebbe essere sovrabbondante, e dall’altro lato, potrebbe rischiare di alimentare segnalazioni pretestuose o un indebolimento dell’attenzione dell’organo di controllo successivamente alla segnalazione.

Hanno chiuso il calciomercato, il calciomercato è vivo! Spunti regolamentari.

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Autori: Gianluca Medina e Francesco De Grandi

 

Osimhen passa dal Napoli al Galatasaray a titolo temporaneo a mercato ormai chiuso in Italia (e in Arabia Saudita), a pochi giorni dal trasferimento a titolo definitivo di Lukaku dal Chelsea a seguito di un’estenuante trattativa in cui (così quantomeno riporta la stampa specializzata) il club londinese ha continuamente respinto la richiesta di trasferimento a titolo temporaneo del bomber belga. Basta  menzionare modalità e tempistiche del valzer dei numeri 9 che ha caratterizzato il mercato del club napoletano allenato da Antonio Conte per restituire un’immagine nitida della particolare sessione estiva di calciomercato che, quantomeno in Italia (e in entrata), si è conclusa venerdì 30 settembre u.s. alle 23.59.

A pochi giorni dal gong, sono però ancora parecchie le operazioni che potrebbero interessare i club italiani e inevitabilmente cambiare le sorti di quei club nel corso dell’intera stagione, e ciò in virtù del disallineamento della chiusura delle sessioni di calciomercato nelle varie federazioni e della possibilità di tesserare calciatori svincolati.

Quando inizia e quando finisce esattamente il calciomercato? Ci sono limitazioni per i club di effettuare operazioni di “prestito” e come queste impattano sul calciomercato? Fino a quando è possibile tesserare calciatori svincolati? Nel presente articolo, cercheremo di ricapitolare le principali regole che forniscono le risposte a queste domande e che sostanzialmente, trovano il loro fondamento nel FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, ovverosia il regolamento FIFA che, per sintetizzare, disciplina i tesseramenti e i trasferimenti internazionali imponendo altresì a ciascuna federazione l’obbligo di disciplinare con un regolamento domestico i trasferimenti interni recependo integralmente (fatte salve sparute eccezioni) le diverse regole dettate dal FIFA RSTP medesimo.

Le sessioni di calciomercato

Come noto, secondo quanto stabilito dal FIFA RSTP, come regola generale (sulle eccezioni relative ai calciatori svincolati, torneremo più avanti) i calciatori possono tesserarsi per un club solo durante alcuni periodi di tempo specifici, formalmente noti come periodi di tesseramento, che possono differire tra competizioni maschili e femminili. La fissazione dei periodi di tesseramento non solo rafforza il principio della stabilità contrattuale tra club e calciatori professionisti, ma svolge altresì un ruolo fondamentale nel salvaguardare l’integrità sportiva delle competizioni fintantoché viene impedito ai calciatori di trasferirsi tra diverse squadre che partecipano alla stessa competizione durante lo svolgimento dello stessa. Tuttavia, come si vedrà, le regole non impediscono integralmente che detta sovrapposizione non possa occorrere.

Sul punto, il primo periodo del comma 1 dell’art. 6 del FIFA RSTP prevede espressamente che “i calciatori possono essere tesserati solo durante uno dei due periodi di tesseramento annuali stabiliti dalla federazione di appartenenza”.

Da quanto sopra enunciato, spetta quindi a ciascuna federazione affiliata alla FIFA stabilire le date specifiche per le rispettive sessioni di calciomercato nel quadro e nei limiti stabiliti dal predetto Regolamento. Nello stabilire i propri periodi di tesseramento, la federazione può considerare le particolarità del proprio territorio e delle proprie competizioni, come il formato dei campionati nazionali, il numero di squadre partecipanti, eventuali considerazioni commerciali pertinenti e così via.

Il successivo comma 2 precisa quali sono i limiti entro i quali le federazioni possono fissare i propri due periodi di tesseramento. In particolare, tale norma stabilisce che il primo periodo di tesseramento può iniziare già il primo giorno successivo a quello in cui si è concluso il periodo di competizione della stagione precedente, e al più tardi il primo giorno della nuova stagione. Questo primo periodo di tesseramento non può essere inferiore a otto settimane o superiore a dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento deve avvenire a metà stagione e non deve essere inferiore a quattro settimane o superiore a otto settimane. Il totale dei due periodi di tesseramento non può superare le sedici settimane. Le date del periodo di gara e dei due periodi di tesseramento per la stagione devono essere inserite nel TMS almeno dodici mesi prima della loro entrata in vigore e, in caso di inadempimento, la FIFA potrà decidere di imporre delle date per i periodi di tesseramento.

Le diverse sessioni di mercato in Europa e nel mondo

Con comunicato n. 226 del 24 maggio 2024, la FIGC ha diramato le date dell’inizio della sessione di calciomercato estiva e invernale della corrente stagione sportive. Durante l’estate, il mercato si è aperto sabato 1° luglio 2024 ed è terminato venerdì 30 agosto 2024 alle ore 23:59. Il mercato invernale, invece, inizierà giovedì 2 gennaio 2025 e volgerà al termine il 3 febbraio 2025.

Alla pari della FIGC, tutte le altre federazioni affiliate alla FIFA hanno dovuto individuare i propri periodi di tesseramento. Per quanto riguarda i top 5 campionati europei maschili (Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia), la sessione estiva si è chiusa simultaneamente lo scorso venerdì 30 agosto, mentre in alcune federazioni europee (ad esempio, Olanda e Portogallo) la sessione si è chiusa nella giornata di lunedì 2 settembre u.s.

Al momento in cui si scrive, va segnalato che sull’apposita tabella pubblicata sul sito della FIFA emerge una discrepanza rispetto a quanto pubblicato dalla FIGC dato che si evince un periodo di tesseramento leggermente differente, ossia dal 1° luglio al 31 agosto 2024 per la sessione estiva e dal 2 gennaio al 4 febbraio 2025 per quella invernale. Altre discrepanze presenti nella tabella FIFA riguardano ad esempio il già citato Portogallo e l’Arabia Saudita, dove si riporta la chiusura della sessione di mercato estiva in data 6 ottobre 2024, mentre come riportato sul sito della federazione (SAFF) la finestra risulta essere chiusa in data 2 settembre 2024.

Tra le finestre che restano attualmente aperte spiccano quelle stabilite dalla federazione belga (6 settembre 2024), e dalla federazione turca (13 Settembre 2024), che negli ultimi tempi ha beneficiato della discrepanza rispetto alle top federazioni europee risultando destinazione di diversi calciatori ritenuti “fuori dal progetto” dai club e non più cedibili nelle federazioni di provenienza – il trasferimento di Osimhen ne rappresenta un esempio per certi versi clamoroso – e dalla federazione degli Emirati Arabi Uniti, in cui il mercato estivo chiuderà il 1° ottobre 2024.

A scanso di equivoci, va ricordato che un calciatore può essere trasferito a condizione che il periodo di tesseramento della federazione a cui è affiliato il club cessionario anche se in quel momento il periodo di tesseramento della federazione del club cedente risulta essere chiuso.

Le regole FIFA sui prestiti

In tempi relativamente recenti, la FIFA ha introdotto nel FIFA RSTP un nuovo set di regole riguardanti i trasferimenti a titolo temporaneo, i cosiddetti prestiti, con tre obiettivi principali: (i) proteggere l’integrità delle competizioni; (ii) sviluppare e formare i giovani calciatori e (iii) prevenire ”l’accumulo” (hoarding) dei calciatori.

In estrema sintesi, al fine di limitare il numero totale di prestiti di un club per stagione, la FIFA ha imposto un tetto massimo di giocatori che un club può prestare o ricevere in prestito a livello internazionale in qualsiasi momento durante la stagione stessa.

Tale limitazione è stata dalla FIFA introdotta gradualmente nel corso di un processo transitorio di due anni e diviso come segue: dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 era previsto un tetto massimo di otto giocatori prestati e otto giocatori ricevuti in prestito, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il relativo numero del tetto è stato abbassato a sette, mentre dal 1° luglio 2024 in avanti è previsto un tetto massimo di sei giocatori prestati e sei ricevuti in prestito.

Per promuovere lo sviluppo dei giovani calciatori, però, è prevista un’eccezione a tale regola generale. Il successivo comma 7, infatti, stabilisce che “il prestito di un professionista sarà esente dalle limitazioni di cui sopra se: a) il prestito avviene prima della fine della stagione del club cedente in cui il professionista compie 21 anni; e b) il professionista è un giocatore formato dal club cedente”.

La disposizione in esame ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di giovani calciatori professionisti nonché i club che investono nella formazione e nell’educazione dei giovani cosicché, se le suddette condizioni sono cumulativamente soddisfatte, il prestito di tali calciatori si considera escluso dai limiti previsti al comma 6 dell’art 10 del RSTP.

Inoltre, per evitare abusi e indipendentemente dal fatto che un calciatore possa rientrare in queste eccezioni, i club sono altresì limitati a prestare o ricevere in prestito un massimo di tre giocatori professionisti a o da un determinato club in un dato momento nel corso di una stagione. Tale regola è stata applicata immediatamente a partire dal 1° luglio 2022 senza alcuna fase transitoria.

È importante chiarire che, sebbene le nuove regole FIFA si applichino solo ai prestiti internazionali, esse rientrano nelle disposizioni vincolanti a livello nazionale ed entro tre anni dall’entrata in vigore (i.e. 1° luglio 2025) dovranno essere incluse nei regolamenti nazionali sui trasferimenti domestici, restando specificato che la limitazione del numero di prestiti stabilita a livello nazionale dai regolamenti delle federazioni possa differire da quella stabilita dall’articolo 10 del FIFA RSTP, purché essa sia coerente con i principi della protezione dell’integrità delle competizioni, dello sviluppo e della formazione dei giovani calciatori e della prevenzione dell’hoarding dei calciatori.

Calciatori svincolati

Da ultimo, per quanto riguarda i calciatori svincolati – semplificando, considereremo solo i calciatori con rapporto contrattuale scaduto o risolto consensualmente – il FIFA RSTP consente alle federazioni di considerare lo status di questi calciatori in via eccezionale rispetto alla regola generale secondo cui il tesseramento è possibile solamente nei periodi di tesseramento prestabiliti.

A tal riguardo, il paragrafo (b) dell’art. 6.3 del FIFA RSTP nella sua attuale versione dispone che “un professionista il cui contratto è scaduto o è stato risolto consensualmente prima della fine della sessione di mercato applicabile al club ingaggiante può essere tesserato da detto club anche dopo la cessazione del relativa sessione di mercato”.

Da questo punto di vista, nel già citato C.U. 226 la FIGC ha disposto per i calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2024 la possibilità di essere tesserati dal 1° luglio sino al 31 marzo 2025, mentre per coloro il cui contratto è scaduto ovvero consensualmente risolto entro la fine della sessione di mercato appena conclusasi, il tesseramento in via eccezionale ex art. 6 FIFA RSTP sarà possibile facendo istanza per un numero massimo pari di 2 calciatori per club nei periodi da sabato 31 agosto 2024 a venerdì 13 dicembre 2024 e da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025.

Conclusioni

La chiusura della sessione estiva del calciomercato italiano è stata accompagnata da pesanti critiche di diversi addetti ai lavori relativamente all’apertura della sessione di mercato durante le prima partite del campionato, circostanza che come detto trova il suo fondamento in quanto stabilito dal FIFA RSTP, che lascia a ciascuna federazione il compito di stabilire dette finestre entro i margini già richiamati.

Tra le varie critiche, spiccano certamente le parole del Presidente della FIGC Gravina, il quale nei giorni scorsi ha riferito sui canali ufficiali della Federazione che “l’unica strada per anticipare la chiusura della campagna trasferimenti sia quella di far diventare maggioritaria la posizione della FIGC nel consesso della UEFA”. Tra l’altro, va evidenziato che nella UEFA vi sono federazioni con un disallineamento tra chiusura del mercato e inizio competizioni ancor più marcato rispetto alla situazione nostrana. Non rimane che monitorare il tema per eventuali sviluppi.

Si rimanda all’articolo completo sul blog de La Gazzetta dello Sport.