1° marzo: scade il termine per la conformità alle regole UEFA sulla multi-club ownership per le coppe europee 25/26
27 Febbraio

Autori: Gianluca Medina e Francesco De Grandi
Venerdì scorso, nella consueta sede di Nyon, i sorteggi hanno stabilito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale delle tre competizioni maschili per club organizzate dalla UEFA, segnando il percorso necessario per la conquista della vittoria dei trofei continentali nella parte finale dell’attuale stagione sportiva. Tra pochi giorni, vi sarà un altro importante appuntamento che, invece, inciderà sulla partecipazione alle competizioni della prossima stagione sotto l’egida dell’UEFA.
Infatti, all’inizio dello scorso ottobre, il Comitato Esecutivo UEFA ha comunicato l’approvazione della modifica all’articolo 5 (rubricato “Integrity of the competition/multi-club ownership”) di ciascun regolamento delle competizioni per club (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e UEFA Women’s Champions League), fissando al prossimo 1° marzo la data di riferimento a partire dalla quale i club dovranno risultare conformi ai requisiti ivi stabiliti allo scopo di garantire l’integrità della relativa competizione.
Come si legge dalla Circolare (no. 54/2024) che ha comunicato l’approvazione della modifica regolamentare – la quale sarà necessariamente integrata nella nuova versione dei regolamenti con riferimento alla prossima stagione sportiva, ad oggi non ancora disponibili – la modifica è stata ritenuta necessaria considerando la complessità dei casi indagati dal Club Financial Control Body (CFCB), organo UEFA che si occupa, inter alia, delle questioni relative alla verifica dei summenzionati requisiti.
La “nuova” assessment date garantirà alla UEFA un periodo sufficiente per il completamento del processo di verifica dei requisiti. A tal riguardo, se si considera che, con riferimento alla stagione 2024/25, l’analoga assessment date è occorsa il 3 giugno 2024 per le competizioni per club maschili e il 1° luglio 2024 per le competizioni per club femminili, si tratta di un considerevole anticipo delle tempistiche in questione.
Secondo quanto sostenuto dalla UEFA, tale modifica regolamentare è stata comunicata con anticipo ai club, così da garantire anche a questi ultimi un lasso di tempo sufficiente per implementare i necessari processi societari di adeguamento, se necessario, alle regole in esame.
La multi-club ownership nel calcio
Prima di entrare nel merito dei requisiti stabiliti dall’art. 5 dei regolamenti delle competizioni UEFA, è necessario delineare i tratti essenziali della c.d. multi-club ownership. Nel calcio professionistico, esso rappresenta un fenomeno economico-giuridico multiforme, sia da un punto di vista economico – in tal senso, si è passati da casi sporadici allo sviluppo di veri e propri modelli di business su base internazionale – sia dal punto di vista giuridico, in quanto esso assume dei connotati differenti a seconda, inter alia, del contesto nazionale o internazionale in cui essa si manifesta e, di conseguenza, nella regolamentazione di riferimento.
Tra i vari aspetti, si può far riferimento alla diversità della “soglia di rilevanza” che le norme sportive stabiliscono affinché il “legame” che intercorre tra due o più club venga ritenuto in contrasto con i principi di integrità delle relative competizioni sportive. Ad esempio, e in estrema sintesi, secondo l’attuale formulazione dell’art. 16-bis Norme Organizzative Interne della FIGC è previsto che “non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado”, mentre per quanto riguarda la disciplina UEFA per le competizioni per club da essa organizzate, come si vedrà in seguito, viene adottato un approccio meno tranchant rispetto a quello nazionale, venendo in rilievo il “controllo” o “influenza decisiva” esercitato su due o più club.
A livello internazionale, la c.d. multi-club ownership nel calcio ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni. Basti pensare che, nel 2023, il UEFA Intelligence Centre ha individuato più di 230 club in tutto il mondo facenti parte di una struttura di investimento che includeva più club, mentre nel 2018 i club coinvolti erano meno di 100 e, nel 2012, meno di 40.
Per citare solo un recente caso, possiamo menzionare il City Football Group, sotto la cui “egida” si trovano – tra gli altri – il Manchester City e il Girona: come ricorderanno i tifosi di Juventus, Inter e Milan, si tratta di club che hanno entrambi partecipato alla “league phase” dell’attuale Champions League.
L’articolo 5 dei regolamenti delle competizioni per club UEFA
Come sopra anticipato, in ambito UEFA la multi-club ownership viene in rilievo in tutte le ipotesi in cui due o più club conquistano il risultato sportivo dell’accesso alle competizioni continentali e, a tal riguardo, la disposizione di riferimento è l’articolo 5 di ciascuno dei regolamenti UEFA delle diverse competizioni per club.
Mediante la Circolare n. 54/2024, il Comitato Esecutivo UEFA ha modificato l’articolo 5.01 a valere dalla prossima stagione sportiva mantenendo i medesimi criteri osservati dai club per la partecipazione alle competizioni della presente stagione sportiva. In particolare, esso prevede che, allo scopo di garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club, ciascun club deve dimostrare che, al 1° marzo che precede la stagione sportiva della competizione, esso soddisfi i requisiti relativi alla multi-club ownership di seguito stabiliti, e che dovrà continuare ad osservarli a partire da detta data e sino al termine della relativa stagione sportiva della competizione.
Venendo al merito dei requisiti stabiliti dall’art. 5.01, esso stabilisce in primo luogo (paragrafo (a)) che nessun club partecipante a una competizione UEFA per club possa, direttamente o indirettamente: (i) detenere o acquisire titoli o azioni (rectius, “securities or shares”) di uno altro club partecipante ad una competizione UEFA per club; (ii) essere membro di qualsiasi altro club partecipante ad una competizione UEFA per club; (iii) essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, nell’amministrazione e/o nelle prestazioni sportive di qualsiasi altra squadra partecipante a una competizione UEFA per club; oppure (iv) avere qualsiasi potere nella gestione, nell’amministrazione e/o nei risultati sportivi di qualsiasi altra squadra partecipante a una competizione UEFA per club.
Inoltre (paragrafo (b)), si prevede che nessun soggetto possa essere contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, in alcun modo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante a una competizione per club UEFA.
Infine (paragrafo (c)), si stabilisce che nessuna persona fisica o giuridica possa avere il controllo o l’influenza su più di una squadra che partecipa a una competizione UEFA per club, intendendosi per “controllo” o “influenza” (i) il detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti; (ii) l’avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, gestione o vigilanza del club; (iii) l’essere un azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in base a un accordo stipulato con altri azionisti del club; oppure (iv) l’essere in grado di esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nel processo decisionale del club.
L’articolo 5 prosegue disciplinando le conseguenze relative alla mancata osservanza da parte dei club dei suddetti criteri. In particolare, l’articolo 5.02 prevede che, nell’ipotesi in cui due o più club non soddisfino i predetti criteri, solo uno di essi può essere ammesso alla competizione UEFA per club mentre l’altra verrà escluso – fatti salvi i casi di riammissione e le eccezioni di cui agli articoli 5.04 e 5.05 – tenendo in considerazione i seguenti criteri, applicabili in ordine crescente: il club che si qualifica per meriti sportivi alla competizione UEFA per club più prestigiosa (cioè, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League); il club che si è classificato al primo posto nel campionato nazionale che dà accesso alla relativa competizione UEFA per club; il club la cui federazione abbia il ranking più alto.
Con riferimento alle possibili eccezioni sopra menzionate, si deve sottolineare che, tra le novità introdotte dalla UEFA nel format delle competizioni da essa organizzate a partire dalla stagione sportiva 2024/2025, vi è proprio la modifica delle due disposizioni sopracitate in senso meno restrittivo rispetto al passato, dal momento che (articolo 5.04) viene consentito al club escluso di poter essere riammesso nella competizione di rango inferiore a quella per la quale ha guadagnato il titolo sportivo secondo lo scenario stabilito dal paragrafo successivo (che, a sua volta, costituisce ex se una deroga all’applicazione dell’articolo 5.01) ovverosia i casi di: (a) club qualificato in UEFA Champions League direttamente nella “league phase” e club qualificato all’UEFA Europa League o alla UEFA Conference League ovvero (b) di club qualificato alla fase play-off di qualificazione (“champions path” o “league path”) o di qualificazione diretta al terzo round del “league path“ della UEFA Champions League o per la “league phase” di UEFA Europa League e club qualificato per la UEFA Conference League.
Applicazione dell’art. 5 e conclusioni
Come illustrato, il fenomeno della multi-club ownership è cresciuto in maniera rilevante negli ultimi anni, con un’attenzione sempre maggiore da parte degli organi di governo del calcio, e la maggiore complessità dei casi indagati dal CFCB ha costretto la UEFA a modificare l’articolo 5 dei regolamenti sulle diverse competizioni per club, anticipando la data entro la quale le società devono obbligatoriamente conformarsi ai criteri ivi stabiliti in materia.
Nel concreto, l’obiettivo pare quello di evitare che si ripresentino situazioni passate in cui la UEFA si vedeva costretta ad adottare le decisioni in merito all’ammissione alle competizioni a ridosso dell’inizio delle competizioni medesime, facendo cioè riferimento alle fasi iniziale del torneo in cui si sfidano, solitamente, le squadre vincitrici dei campionati delle federazioni UEFA ultime nel ranking.
Ad esempio, riguardo sia alle tempistiche, sia alle modalità applicative delle norme sopra illustrate con riferimento alla stagione sportiva in corso, con comunicato ufficiale pubblicato il 5 luglio 2024 (4 giorni prima dello scontro tra i sammarinesi della Virtus di Acquaviva e i più quotati avversari rumeni della Steaua di Bucarest, una tra le partite di andata della prima fase di qualificazione dell’attuale Champions League), la CFCB ha fatto espressa menzione della situazione relativa ai club Girona F.C. e Manchester City F.C., da un lato, e a Manchester United F.C. e O.G.C. Nizza, dall’altro lato, per i quali era stato aperto un procedimento disciplinare relativo a una potenziale situazione di violazione del summenzionato articolo 5.
In sostanza, il CFCB ha dato il via libera alla partecipazione degli stessi alle competizioni europee di competenza prendendo atto di alcuni significativi cambiamenti nelle rispettive compagini societarie, riportando la destinazione da parte dei “concerned investors” (ovverosia, rispettivamente, City Football Group e INEOS) sino al 1° luglio 2025 delle proprie partecipazioni nel Girona F.C. e nell’O.G.C. Nizza a trustee indipendenti attraverso una struttura di blind trust adottata sotto la supervisione della CFCB. In virtù di ciò, tra l’altro, con riferimento a ciascun club: (i) l’effettivo controllo sarebbe stato esercitato esclusivamente dai trustee, i quali hanno nominato nuovi membri dei relativi board, e (ii) i “concerned investors” avrebbero subito restrizioni nella capacità di fornire ulteriore finanza ai club e non avrebbero avuto la capacità di influenzare le decisioni di natura sportiva né, più in generale, la gestione del club attraverso diritti di veto o accordi con altri soci.
Infine, il comunicato UEFA dello scorso luglio ha altresì sottolineato che detta soluzione è stata accettata in via eccezionale: anche da questo punto di vista, quindi, l’adozione di una modifica regolamentare volta ad anticipare i tempi di verifica, lato UEFA, e di eventuale adeguamento, lato club, può rappresentare un vero e proprio cambio di passo rispetto all’approccio e alle soluzioni adottate dalla UEFA sul tema in questione negli ultimi anni.
Ad ogni modo, non ci resta che attendere l’approvazione e la pubblicazione dei differenti regolamenti UEFA sulle competizioni per club e le tempistiche delle eventuali decisioni che verranno adottate in osservanza dei rispettivi articoli 5 per comprendere se, effettivamente, la UEFA raggiungerà gli obiettivi prefissati.