Sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di sfruttamento del marchio “Festival di Sanremo” (parte 1)

10 Febbraio

Autore: Marco Ceruti

 

Ricorda la sezione che, in forza del principio di accesso al mercato (e correlata concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità) di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, il ricorso alla procedura di evidenza pubblica resta la modalità principale o normale di approvvigionamento pubblico, cui può derogarsi solo per specifiche ragioni, diverse dall’esplicitazione della volontà di affidare in via diretta alla Rai la predetta concessione.

Giusta richiesta formulata in udienza, in data 29 maggio 2025 era stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 4706/2025.

1 – SINTESI DEI FATTI DI CAUSA

Una società di edizione musicale, produzione e realizzazione di eventi e opere a carattere musicale, trasmetteva al Comune di Sanremo una manifestazione d’interesse ad acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale della manifestazione canora nota come “Festival di Sanremo” e del relativo marchio, in vista della scadenza della convenzione stipulata fra il Comune di Sanremo e la Rai per l’organizzazione della 72.ma e 73.ma edizione del Festival; in tale prospettiva, invocava l’indizione di gara per l’affidamento della convenzione sulla 74.ma edizione del Festival.

In assenza di riscontro da parte del Comune, la società impugnava al TAR Liguria:

  • con un primo ricorso (r.g. n. 627/2023), il provvedimento sconosciuto di affidamento alla Rai della concessione in esclusiva del marchio “Festival della canzone italiana” di titolarità comunale e della gestione della 74.ma edizione e successive del Festival, censurando sostanzialmente l’omessa indizione di gara. La ricorrente avanzava al riguardo anche domanda risarcitoria;
  • con motivi aggiunti, la convenzione frattanto stipulata fra il Comune e la Rai per la concessione in esclusiva del suddetto marchio e lo svolgimento della 74.ma e 75.ma edizione del Festival, insieme agli atti comunali di relativa approvazione e agli atti correlati, inclusa la dichiarazione comunale d’improcedibilità della manifestazione d’interesse presentata (tutti i medesimi atti formavano oggetto pure del distinto ricorso sub r.g. n. 801/2023);
  • con ulteriori motivi aggiunti su entrambi i ricorsi, la ricorrente integrava le proprie deduzioni e impugnava anche la convenzione con Rai Pubblicità S.p.A. per lo sfruttamento degli eventi collaterali e gli atti correlati.

Successivamente, la ricorrente avanzava anche istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. su vari documenti inerenti alla vicenda. Il TAR, dapprima, con ordinanza n. 213 del 2024, disponeva l’acquisizione dei testi della convenzione con la Rai e di quella con Rai Pubblicità; successivamente, con ordinanza istruttoria n. 266 del 2024, disponeva l’acquisizione integrale delle dette convenzioni e dichiarava l’istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in parte la respingeva nel merito, e in altra parte, ancora, ne dichiarava la cessazione della materia del contendere.

Conseguentemente al deposito dei suddetti documenti, la ricorrente proponeva ulteriori motivi aggiunti in ordine alla sproporzione delle entrate riconosciute in favore del Comune e i ricavi di Rai e Rai Pubblicità.

Il TAR, pronunciando su entrambi i ricorsi (già riuniti), nella resistenza del Comune di Sanremo, della Rai, e di Rai Pubblicità, dichiarava inammissibile il ricorso sub r.g. n. 627/2023 per inesistenza, al tempo di sua proposizione, di atti impugnabili, giacché la convenzione esistente atteneva alla 72.ma e 73.ma edizione del Festival, già concluse, e dunque la ricorrente non vantava alcun interesse. Qualificato l’affidamento alla stregua di contratto attivo per lo sfruttamento del marchio del Festival (con ritenuta indifferenza del suo qualificarsi o meno quale concessione di bene immateriale), il TAR riteneva che fosse assoggettato ai principi dell’evidenza pubblica ex art. 13 d.lgs. n. 36 del 2023 (ancorché non direttamente al Codice) e che dunque richiedesse “interpello” a vari operatori del settore, ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 2440 del 1923) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. n. 827 del 1924).

Non rilevavano, in senso inverso, le deduzioni dei resistenti: non si era in presenza di una “comunione” di diritti immateriali (i.e. marchio sul Festival, di titolarità del Comune, e format del programma, della Rai), ma di concessione in uso del marchio (di pertinenza del solo Comune e sfruttabile anche con format diversi, come peraltro già avvenuto, seppure tutti facenti capo alla Rai); il pregresso affidamento ultrasettantennale a Rai non giustificava la reiterazione della prassi (illegittima) tenuta, né legittimava a eludere gli obblighi evidenziali; allo stesso modo, non assumeva rilievo la qualità di Rai quale concessionario del servizio pubblico, giacché il Festival non rientra di per sé nel perimetro dei relativi obblighi, e non rilevava l’art. 56, lett. f), d.lgs. n. 36 del 2023 sull’affidamento dei programmi TV, trattandosi comunque di affidamento assoggettato all’applicazione dei principi generali.

Assorbite le altre censure formulate coi primi motivi aggiunti e respinto il motivo incentrato sulla qualificazione del Festival alla stregua di “bene culturale”, il TAR accoglieva in parte qua anche i secondi motivi aggiunti, ritenendo che l’illegittimità dell’affidamento a Rai dello sfruttamento del marchio valesse a travolgere anche quello sull’organizzazione degli eventi collaterali; inammissibile era invece l’impugnativa degli atti di accertamento delle entrate e impegno delle spese correlate ai provvedimenti gravati, in quanto non impugnabili.

Quanto al ricorso n. 801/2023, il TAR ne dichiarava l’inammissibilità per litispendenza, trattandosi di duplicazione delle domande già formulate sub r.g. n. 627/2023, e rappresentava poi come al disposto annullamento dei provvedimenti sarebbe seguita la caducazione delle convenzioni, quale conseguenza del venir meno del supporto provvedimentale delle stesse. Sul piano conformativo, tuttavia, visto lo stato avanzato delle attività organizzative per la 75.ma edizione del Festival (2025) e il sostanziale esaurimento ormai di quelle inerenti alla 74.ma edizione, il TAR modulava l’effetto caducatorio escludendo la dichiarazione d’inefficacia delle convenzioni inerenti alla 74.ma e 75.ma edizione del Festival e dichiarando improcedibili le relative domande annullatorie.

Il TAR respingeva infine la domanda risarcitoria per ritenuta mancanza di prova circa la chance invocata dalla ricorrente.

Avverso la sentenza n. 843/2024 del TAR Liguria ha proposto appello principale la Rai e appello incidentale il Comune di Sanremo e Rai Pubblicità. Anche la ricorrente a sua volta ha proposto appello incidentale. Sono intervenuti ad opponendum all’appello principale la Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi – APS e il Codacons – Coordinamento di Associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori.

2 – LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

In via preliminare è stata scrutinata ed accolta l’eccezione d’inammissibilità dell’intervento di APS e Codacons sollevata dalla Rai sul rilievo per cui il giudizio non aveva ad oggetto il servizio pubblico radiotelevisivo in sé, né lo stesso coinvolgeva le posizioni giuridiche degli utenti e dei consumatori in quanto tali, giacché la causa verteva esclusivamente sull’affidamento di uno specifico evento, e in particolare si concentrava sul se detto affidamento dovesse o no avvenire in base ai principi dell’evidenza pubblica. Al contempo, quanto evocato in ordine alla trasparenza nella selezione degli operatori e alla qualità e pluralità dell’offerta culturale non corrisponde ad un interesse diretto, specifico e concreto (neppure in termini di interesse di “mero fatto”) in capo alle associazioni intervenienti idoneo a legittimarne l’intervento: si tratta, piuttosto, di un interesse (i.e. quello alla trasparenza e concorrenzialità nelle procedure di affidamento, e quello evocato in via derivata e consequenziale circa la pluralità dell’offerta culturale) che – quanto alla posizione dei consumatori e utenti – si presenta come meramente astratto, generico e indiretto.

2.1 – LA LEGITIMATIO AD CAUSAM E L’INTERESSE DELLA RICORRENTE IN PRIMO GRADO

Il primo motivo di gravame proposto dalla Rai, dal Comune e da Rai Pubblicità, che contestavano la legittimazione e l’interesse di controparte alla proposizione del ricorso, anche alla luce della ridotta struttura e risorse a disposizione della stessa, è stato respinto dal Consiglio di Stato sulla base dei seguenti assunti:

  • è stata rilevata la mancanza di una (preventiva) insindacabile scelta organizzativa di affidamento soggettivamente concentrato e inscindibile della gestione e radiotrasmissione del Festival, tale da escludere la legittimazione ad agire e l’interesse di parte ricorrente in quanto priva della corrispondente qualifica. In tale prospettiva, in assenza di una preventiva scelta organizzativa dell’amministrazione volta a concentrare soggettivamente le due attività, senz’altro un operatore del settore musicale e di organizzazione di corrispondenti eventi può ritenersi legittimato a impugnare un affidamento diretto del marchio inerente al Festival, e dunque (anzitutto) alla sua organizzazione e gestione;
  • anche laddove si volesse ravvisare una determinazione organizzativa per l’affidamento congiunto delle attività di organizzazione e trasmissione del Festival, l’eventuale suddetta determinazione organizzativa di affidamento congiunto della (essenziale e imprescindibile) attività organizzativa, direttamente pertinente al marchio, con quella di trasmissione radio-TV dell’evento, non potrebbe precludere a un operatore del primo dei due settori di dolersi dell’affidamento diretto (anche) della corrispondente attività;
  • in assenza di una specifica e motivata ragione che imponga di concentrare l’affidamento in capo allo stesso soggetto (non già “operatore economico”, nei termini di cui all’art. 65 d.lgs. n. 36 del 2023), con esclusione degli operatori a struttura plurisoggettiva, senz’altro l’impresa operante in uno dei settori principali dell’affidamento può dolersi dell’assegnazione diretta dello stesso.

In tale contesto, anche l’interesse a ricorrere è ben ravvisabile e sussiste certamente in capo all’operatore del settore che per effetto di un affidamento diretto operato dall’amministrazione – oggetto d’impugnativa – si veda preclusa la possibilità di conseguire una commessa pubblica.

Le considerazioni sin qui esposte non sono inficiate dalle statuizioni finali della sentenza del TAR, di limitazione dell’effetto caducatorio e, assieme, di reiezione della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente:

  • la prima, infatti, costituisce una semplice valutazione del giudice di modulare l’effetto caducatorio per ragioni di opportunità e proporzionalità, nel complessivo bilanciamento degli interessi in rilievo, senza che da ciò possa discendere alcun retrospettivo effetto in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione;
  • il secondo attiene al merito della pretesa risarcitoria, respinta per difetto di prova della chance in ordine al conseguimento del bene della vita, peraltro apprezzata dal giudice in comparazione diretta con la Rai, che, di nuovo, in nulla interferisce con la (preliminare) condizione coincidente con l’essere un operatore del settore legittimamente interessato a evitare un affidamento diretto in favore del ricorso al mercato.

2.2 – SUI RAPPORTI TRA IL MARCHIO DEL FESTIVAL E IL FORMAT DEL PROGRAMMA

2.2.1 – Col secondo motivo di gravame, gli appellanti criticavano il pronunciamento del TAR in ordine alla scindibilità del marchio del Festival dal format del programma (di titolarità della Rai) pur in assenza di una statuizione di caducazione delle convenzioni o di riconoscimento del risarcimento del danno alla ricorrente: pronunciamento che per di più sarebbe avvenuto ultra petita, in assenza di una domanda in tal senso.

In tale contesto, anche l’effetto conformativo per cui il Comune avrebbe l’obbligo, in futuro, di svolgere una procedura di evidenza pubblica eccederebbe i limiti della giurisdizione amministrativa, invadendo la sfera di discrezionalità dell’amministrazione nell’ambito di poteri amministrativi non ancora esercitati ed esorbitando dal perimetro oggettivo del ricorso.

Le doglianze sono state respinte con le precisazioni e correzioni motivazionali che seguono:

  • non rileva la statuizione di mancata dichiarazione d’inefficacia delle convenzioni, che afferisce semplicemente alla modulazione dell’effetto conformativo per ragioni di proporzionalità e ritenuta opportunità (peraltro in termini favorevoli alle ridette appellanti), senza in nulla incidere sull’annullamento dei provvedimenti di affidamento diretto, e dunque sulla portata caducatoria della sentenza;
  • a superamento dell’assunto per cui ci si troverebbe di fronte a una inammissibile sentenza di (mero) accertamento, il TAR ha pronunciato espressamente sulla domanda risarcitoria, respingendola nel merito per ragioni di assenza di prova sulla chance sull’aggiudicazione;
  • quanto al contenuto dell’accertamento compiuto dal TAR in ordine al legame tra il format del programma e il marchio della Rai, lo stesso è avvenuto a fronte delle difese della Rai circa la radicale non concedibilità del marchio separatamente dal format, e perciò al fine di vagliare – a fronte di tale difesa – la fondatezza della pretesa di annullamento dell’affidamento diretto nella prospettiva dell’apertura al mercato.

In tale contesto, sono nondimeno stati precisati e corretti i capi della sentenza circa l’effetto conformativo della decisione (e relativa eventuale ottemperanza). L’annullamento e il presupposto accertamento d’illegittimità (cui è seguito poi anche il rigetto nel merito della domanda risarcitoria) non potevano che riguardare i provvedimenti oggetto d’impugnazione, nella loro “storicità” e nel loro portato oggettivo, e dunque in funzione della concessione del marchio per le annualità previste; anche i riferimenti al necessario espletamento della gara non potevano essere intesi alla stregua di statuizioni aspecifiche e assolute, rappresentando la (specifica e concreta) ragione fondante l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Al contempo, alcun rilievo assumeva la preferenza espressa dal Comune per la prestazione della Rai anziché per la proposta del ricorrente, atteso che si controverteva non già dell’assegnazione all’una o all’altra dell’attività prevista, quanto piuttosto della contestazione mossa da un operatore del settore all’affidamento diretto in favore di un altro.

(TO BE CONTINUED)