Regresso dell’aggiudicatario in sede fallimentare e principio “chi inquina paga”
23 Ottobre

Autore: Marco Ceruti
Aggiudicazione fallimentare, rifiuti e regresso: la Cassazione fissa i limiti del diritto di rivalsa del compratore
1. Il caso: un campeggio, un’ordinanza, un milione di euro di spese
La vicenda parte da un campeggio nel Varesotto sul quale erano stati costruiti manufatti abusivi nel corso degli anni. Il Comune, con ordinanza del 2011, aveva imposto alla società la demolizione di manufatti/edifici abusivi ma la procedura era rimasta incompiuta al momento della dichiarazione di fallimento, avvenuta nel giugno 2019.
La curatela aveva quindi inventariato l’area, incaricato un perito per la stima (che quantificava la bonifica in € 142.200) e posto il complesso in vendita con procedura competitiva. Nel bando era espressamente indicato che il Fallimento si assumeva l’obbligo di rimozione dei rifiuti nei soli limiti del suddetto importo. La società che era divenuta proprietaria del camping si era aggiudicata l’area per € 1.110.000 a fronte di una valorizzazione peritale di oltre € 2.166.000, effettuata dal perito tenendo in considerazione le caratteristiche e le problematiche della stessa, che venivano espressamente indicate nel bando di vendita.
Dopo il trasferimento dell’immobile, l’area veniva sottoposta a sequestro penale. Seguiva un’ulteriore ordinanza sindacale del 2022 – emessa ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 – che imponeva sia al Fallimento sia alla nuova proprietaria la rimozione dei rifiuti. La società che era divenuta proprietaria, ritenendo inadeguato il piano predisposto dalla curatela, eseguiva in autonomia la bonifica completa, per un costo finale di circa € 1.005.110, e chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare di tale importo in prededuzione, ma con l’impugnato provvedimento il Tribunale rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo.
Sulla scorta degli elementi di fatto, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti dell’azione di regresso proposta dall’aggiudicatario nei confronti della procedura.
2. Il quadro normativo: art. 192 e il principio “chi inquina paga”
L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. L’art. 192, comma 3, dispone che chiunque violi tale divieto è tenuto alla rimozione e al ripristino, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
La norma recepisce il principio eurounitario “chi inquina paga”, sancito dalla direttiva 2004/35/CE e declinato dalla giurisprudenza come criterio di attribuzione della responsabilità che, nella sua accezione comunitaria, non richiede necessariamente la prova di un nesso di causalità diretto, configurando una responsabilità tendenzialmente oggettiva (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2021).
La responsabilità del proprietario può integrarsi anche per omissione: il mancato esercizio di quella doverosa vigilanza che l’ordinaria diligenza impone per prevenire l’abbandono di rifiuti da parte di terzi equivale, secondo una giurisprudenza consolidata, a una condotta colposa autonomamente sufficiente (Cons. Stato, sez. IV, n. 5902/2026; Cons. Stato, sez. III, n. 1725/2024).
3. La posizione del curatore fallimentare: detentore, non successore
Uno dei punti cardinali della pronuncia in commento riguarda la qualificazione della posizione della curatela.
La società che era divenuta proprietaria sosteneva che il Fallimento fosse il vero autore dell’illecito ambientale e che dovesse sopportare per intero i costi della bonifica. La Cassazione ha però ribadito – in continuità con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – che il curatore non è il successore del fallito nel debito ambientale, né l’autore materiale dell’abbandono dei rifiuti. La sua legittimazione passiva deriva esclusivamente dalla detenzione del bene immobile inquinato, acquisita al momento della dichiarazione di fallimento tramite l’inventario dei beni (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2021).
Questo inquadramento ha una conseguenza pratica decisiva: il curatore non commette alcun illecito civile per il fatto di aver inventariato un immobile già contaminato. Pertanto, le domande fondate sulla responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2051 c.c. non sono configurabili nei confronti della procedura che si sia limitata a gestire il bene nell’interesse dei creditori (Cass. civ., sez. I, n. 23724/2026).
La logica sottostante è coerente con i principi del diritto concorsuale: i costi delle “esternalità negative” generate dall’impresa fallita ricadono sulla massa dei creditori, non sulla collettività (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2021). Se il Fallimento risulta incapiente, il problema si risolve con gli ordinari strumenti procedurali, senza spostare il carico sull’acquirente che consapevolmente ha acquisito il bene a prezzo ridotto.
4. Il proprietario acquirente consapevole non è “incolpevole”
La Cassazione ha poi affrontato la qualificazione della società che era divenuta proprietaria. La ricorrente si presentava come soggetto terzo, estraneo alla produzione dei rifiuti, che aveva ottemperato all’ordinanza per scongiurare rischi penali e ambientali. La Corte, invece, ha confermato che chi acquista un immobile conoscendone la situazione di dissesto ambientale non può invocare la posizione di proprietario incolpevole ai sensi dell’art. 192 del Codice dell’Ambiente (Cass. civ., sez. I, n. 23724/2026).
Il bando di vendita aveva esplicitamente descritto le caratteristiche e le problematiche dell’area; la perizia aveva quantificato i costi; il verbale di aggiudicazione e l’atto di compravendita richiamavano tali condizioni. L’aggiudicataria era entrata in gara con piena consapevolezza, in competizione con altri due offerenti, a un prezzo già scontato di quasi la metà rispetto alla valorizzazione peritale. In tale contesto, la sua responsabilità solidale all’obbligazione di bonifica discende non da una condotta autonomamente illecita, ma dall’assunzione consapevole di un bene gravato da passività ambientali note.
5. Il nodo del regresso: in astratto sì, in concreto no
Il punto forse più rilevante per la prassi professionale riguarda proprio l’azione di regresso. La Cassazione ha enunciato, per la prima volta in modo esplicito nel contesto fallimentare, che in linea di principio l’aggiudicatario che esegue a proprie spese la bonifica ha diritto di regresso verso il Fallimento, nella sua qualità di soggetto che – avendo inventariato l’area senza procedere alla derelictio – è entrato nella detenzione del bene con tutti gli oneri connessi, compreso quello di eliminare i rifiuti (Cass. civ., sez. I, n. 23724/2026).
La Corte distingue con precisione il piano pubblicistico – l’ordine sindacale che colpisce solidalmente tutti i destinatari – dal piano privatistico interno, in cui si colloca il regresso. Si tratta di una questione separata, che attiene ai rapporti tra i coobligati e che si risolve in base alle pattuizioni negoziali e alle circostanze concrete.
Nel caso di specie, tuttavia, le condizioni del bando di vendita avevano fissato in € 142.200 il limite massimo dell’impegno del Fallimento per la bonifica. Il proprietario acquirente aveva accettato tali condizioni, acquisito l’immobile a un prezzo che scontava proprio le problematiche ambientali, e non aveva mai esercitato – dopo l’acquisto – un’azione contrattuale per far valere vizi non conosciuti o sopravvenuti. Il regresso è stato dunque escluso non sul piano dei principi, ma in applicazione di pattuizioni che l’acquirente aveva liberamente sottoscritto (Cass. civ., sez. I, n. 23724/2026).
6. Le implicazioni pratiche per le vendite fallimentari di immobili ambientalmente compromessi
La pronuncia offre una bussola essenziale per chiunque – avvocato, curatore, potenziale acquirente – operi in questo settore:
– sul fronte della procedura, essa conferma la validità delle clausole di limitazione della responsabilità inserite nel bando, purché adeguatamente pubblicizzate e suffragate da perizia tecnica;
– sul fronte dell’acquirente, segnala che la partecipazione consapevole a una procedura competitiva con un prezzo scontato per passività ambientali preclude, in principio, la successiva pretesa di riversare sull’attivo concorsuale costi che si erano già incorporati nel prezzo di aggiudicazione.
Resta irrisolta, e sarà terreno di future controversie, la questione del confine tra “dissesto ambientale noto” e “vizi sopravvenuti o ignoti”: solo in quest’ultimo caso, l’acquirente potrà esperire un’azione contrattuale nei confronti della procedura, con esiti che dipenderanno dalla disciplina della vendita coattiva e dalla specifica disciplina dei vizi nelle vendite fallimentari.
7. Conclusione
La Cassazione cristallizza due principi destinati a durare a meno di futuri revirement:
– primo, il diritto di regresso dell’aggiudicatario che bonifica a proprie spese esiste in astratto ma cede rispetto alle clausole di limitazione della responsabilità consapevolmente accettate in sede di vendita competitiva;
– secondo, l’acquirente informato non è mai proprietario incolpevole, e la sua piena partecipazione a una procedura competitiva con prezzo scontato costituisce accettazione del rischio di costi di bonifica superiori al preventivato.
Queste affermazioni ridisegnano il profilo di rischio delle vendite fallimentari di siti con passività ambientali e impongono una due diligence ambientale approfondita prima di qualsiasi offerta.