Partecipazione dei lavoratori alla governance e agli utili: la proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati
04 Marzo

Autore: Daniele Iorio
In data 27 febbraio 2025 è stata approvata alla Camera in prima lettura la proposta di legge C. 1573-A – di iniziativa popolare – recante disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, che passa ora all’esame del Senato.
La proposta di legge si compone sostanzialmente dei seguenti punti:
- coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella governance: secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4, se previsto dallo statuto e dai contratti collettivi, uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti potrebbero far parte del consiglio di sorveglianza (nel caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del consiglio di amministrazione ovvero del comitato per il controllo sulla gestione (nel caso di adozione del sistema monistico). Ai rappresentanti dei lavoratori verrebbero imposti i medesimi requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio di sorveglianza, consiglio di amministrazione o comitato per il controllo sulla gestione;
- coinvolgimento in fase organizzativa e consultiva dei rappresentanti dei lavoratori: con l’articolo 7, si vorrebbe introdurre la possibilità per le società di istituire al loro interno delle commissioni paritetiche, composte da rappresentanti della società e dei lavoratori, finalizzate all’elaborazione di proposte di piani di miglioramento e innovazione, con riferimento ai prodotti e/o servizi della società e all’organizzazione del lavoro stesso. Inoltre, con l’articolo 8 potrebbero trovare ingresso in società nuove figure aziendali dedicate alla formazione, al welfare, alle politiche retributive, alla qualità del lavoro e all’inclusione.
La funzione di consultazione preventiva che sarebbe introdotta con l’articolo 9, invece, darebbe la possibilità nell’ambito delle commissioni paritetiche, alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o, in mancanza di queste, ai rappresentanti dei lavoratori e alle strutture territoriali ed enti bilaterali di settore, di essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
Attraverso la procedura di consultazione contenuta nell’articolo 10, infatti, i lavoratori (tramite i propri rappresentanti) potrebbero presentare un parere scritto da allegare al verbale di consultazione.
All’esito della consultazione, il datore di lavoro che ha convocato la commissione paritetica dovrebbe esporre, dinanzi alla commissione stessa, i risultati emersi in sede di consultazione ed eventualmente le ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento delle osservazioni contenute nel parere. Inoltre, laddove dovessero sorgere delle controversie di natura interpretativa o fondate su presunte violazioni inerenti lo svolgimento della procedura consultiva, i membri della commissione paritetica potrebbero adire la commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori al fine di dirimere il contrasto. Al termine della consultazione potrebbe poi essere avviata la definizione congiunta dei piani di miglioramento e innovazione di cui all’articolo 7 della proposta di legge;
- formazione dei rappresentanti dei lavoratori: all’articolo 12, al fine di favorire il coinvolgimento e lo sviluppo delle conoscenze e competenze dei propri lavoratori, sarebbe prevista, per i rappresentanti delle commissioni paritetiche, e per i partecipanti al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione, una formazione (anche in forma congiunta) non inferiore a 10 ore annue, finalizzata a sviluppare conoscenze e competenze tecniche e specialistiche, nonché trasversali;
- piani di partecipazione al capitale con tassazione agevolata: con l’articolo 6, verrebbero previsti dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani potrebbero prevedere oltre strumenti finanziari di partecipazione al capitale, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Dal punto di vista fiscale, la disciplina di cui agli articoli 5 e 6, prevedrebbe una tassazione agevolata sia per la distribuzione ai dipendenti di una quota gli utili, sia per i piani di cui all’articolo 6.
Resta invece alla prima versione della proposta la parte maggiormente innovativa che prevedeva l’introduzione del voting trust ovvero un accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione al capitale.