Gli eventi di particolare rilevanza per la società: una deroga al diritto di esclusiva
17 Gennaio

Autore: Riccardo Verbena
Sul finire dello scorso anno alcuni organi di stampa hanno dato particolare – ed entusiastico – risalto alla notizia per cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il placet dell’AgCom, ha “aggiornato l’elenco degli eventi di rilevanza”, includendo taluni importanti appuntamenti tennistici tra quegli eventi visibili in chiaro da tutti i telespettatori e, quindi, anche da quelli sprovvisti di un abbonamento alle Pay per view titolari dei diritti di trasmissione televisiva di quegli eventi. Una notizia, questa, che ha avuto una certa eco mediatica, anche in considerazione del rinnovato entusiasmo nazionale per il mondo del tennis, che affonda le radici nei clamorosi successi di Jannick Sinner (che, grazie soprattutto ad una stagione 2024 straordinaria, ha raggiunto lo storico – per un tennista italiano – primato della classifica ATP) e della nazionale italiana maschile e femminile nonché nella crescita di Jasmine Paolini e, più in generale, nel fiorire di una nuova generazione di ottimi tennisti italiani.
Detta notizia offre un ottimo spunto per un breve approfondimento in merito alla disciplina sottesa alla trasmissione televisiva di taluni particolari eventi che, per le loro peculiarità e la loro – appunto – “rilevanza”, soggiacciono ad un regime particolare; nonché per alcune riflessioni in merito all’incidenza che detta disciplina può avere sul mercato dei diritti di trasmissione televisiva e sul bilanciamento degli interessi potenzialmente confliggenti tra il pubblico televisivo e i broadcasters.
Per quanto riguarda il contesto normativo (e volendo fare un – seppur – rapido cenno storico sulla materia), c’è da osservare che, a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, lo Stato italiano, dimostrandosi particolarmente solerte nell’adeguarsi agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, all’art. 3 bis co. 5 l. 31 luglio 1997 n. 249, come modificato dall’art. 51 l. 1° marzo 2002 n. 39, ha stabilito che “Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell’Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee”.
Sancito, quindi, il principio per cui determinati eventi sono tanto rilevanti per la società da doverne garantire la visione in chiaro, l’AgCom (cui inizialmente era attribuita la competenza in detta materia) ha emanato nel corso del tempo diverse delibere (delibera 81/98 CONS à delibera 8/99 CONS à delibera 131/12 CONS) con cui ha stilato (e via via aggiornato) la “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili” o (più recentemente, con la delibera 131/12 CONS) “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”.
In epoca più recente, in particolare con il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208 (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi: “TUSMA”), la competenza che prima era dell’Agenzia è stata trasferita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nuova denominazione assunta dal “vecchio” Ministero dello Sviluppo Economico: “Ministero”) mentre all’AgCom è stato riservato un ruolo latu sensu consultivo, rispetto alle attività demandate al Ministero, e di vigilanza in merito al rispetto della disciplina da parte dei soggetti cui la stessa è rivolta.
Venendo, ora, ad esaminare la suddetta disciplina (che, nella sostanza, non diverge particolarmente da quella vigente nel regime precedente), si ritiene opportuno prendere le mosse dal 3° comma dell’art. 33 del TUSMA, il quale prevede che “Il Ministero con proprio decreto individua, […] sentita l’Autorità, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9[1], offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell’utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall’Autorità ai sensi del comma 4”.
Gli eventi di cui al 3° comma del TUSMA sono, quindi, eventi di cui è riconosciuto il diffuso interesse per il grande pubblico e rispetto ai quali, proprio in ragione della suddetta importanza, deve, comunque, essere garantita la fruizione, non necessariamente in chiaro ma anche a pagamento (“in chiaro o a pagamento”).
In attuazione di detta disposizione il Ministero ha, quindi, emesso il decreto ministeriale 27 maggio 2022 che:
- all’art. 1 co. 2, definisce anzitutto gli “eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico” come quegli “eventi di grande risonanza che, in considerazione del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale, sportiva e religiosa, suscitano gli interessi della collettività o di un’ampia pluralità di soggetti”; e
- all’art. 2, riporta, appunto, la lista tassativa (così è definita dal comma 2° del medesimo art. 2 del DM 27 maggio 2022) di detti eventi.
Il cuore della disciplina è però costituito dal 1° comma dello stesso art. 33 TUSMA, perché, ai sensi di detta norma, è appunto previsto che tra quegli “eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico” (di cui all’art. 33 co. 3 TUSMA) il Ministero compili la lista (che deve poi essere trasmessa alla Commissione Europea per la relativa approvazione) “degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale”.
La lista di cui al 1° comma dell’art. 33 TUSMA è, quindi, una lista “ristretta” di eventi per i quali, non solo deve essere garantita la trasmissione televisiva (come quelli di cui al precedente comma 3°), ma detta trasmissione deve avvenire in chiaro.
La lista attualmente in vigore è quella riportata dall’Allegato A della Delibera 131/12 CONS dell’AgCom, il quale:
- fissa anche i caratteri che, in generale, devono possedere gli eventi per poter rientrare in detta lista., stabilendo, al 2° comma dell’art. 2 che l’“evento di particolare rilevanza per la società” al fine di cui sopra, è quello “sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due” delle quattro condizioni indicate nel medesimo articolo, che sono:
- l’evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;
- l’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell’identità culturale italiana;
- l’evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
- l’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia; e
- stabilisce, coerentemente all’art. 33 co. 1 TUSMA, che, rispetto agli eventi di cui alla lista, “le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari”.
Da questi seppur sintetici (e senza alcuna pretesa di esaustività) cenni, è immediatamente percepibile quali possano essere i principali risvolti di una siffatta disciplina.
Il primo è rappresentato dal fatto che, in nome della ratio sottesa alla stessa disciplina (da rinvenirsi nella “necessità di adottare misure compatibili con il diritto dell’Unione europea, volte a proteggere il diritto all’informazione, garantendo un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società ed assicurando, nel contempo, che le emittenti soggette alla giurisdizione italiana non trasmettano eventi rientranti in tale categoria in esclusiva e con modalità tali da privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su palinsesti liberamente accessibili”: v. p. 3 della Delibera 131/12 CONS AgCom), ci si trova al cospetto di un sostanziale divieto, per quei soggetti che pure ne detengano i diritti di trasmissione televisiva in esclusiva (che, nella quasi totalità dei casi, rispetto a tali eventi, sono le c.d. Pay per view), di esercitare pienamente quel diritto posto che, in relazione a quegli eventi inseriti nella lista, c’è un sostanziale obbligo di concedere in sub-licenza l’evento stesso ad una “emittente qualificata”, da intendersi come quella “emittente televisiva […] in grado di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità” di seguire detti eventi “su un palinsesto gratuito senza costi supplementari” (v. art. 1 co. 2 lett. B dell’Allegato A alla Delibera 131/12 CONS dell’AgCom). E senza considerare, oltretutto, che in questi stessi casi i soggetti non qualificati sono soggetti anche alla disciplina dei “brevi estratti di cronaca”, disciplinata dall’art. 34 TUSMA, oltre che dalle Delibere 667/10 CONS e 392/12 CONS dell’AgCom, che dà diritto a “ogni fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, [di] utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana”.
Il bilanciamento di questo sacrificio è espressamente individuato nell’obbligo, per l’emittente qualificata che dovesse beneficiare dell’evento di “proprietà esclusiva” di una emittente non qualificata, di riconoscere a quest’ultima un “equo indennizzo” (concetto del tutto aleatorio, tanto che l’AgCom ha previsto un’apposta procedura di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie tra i soggetti in gioco); ma detto rimedio, fino ad ora, non è parso particolarmente satisfattivo per le emittenti “non qualificate” che, infatti, puntualmente osteggiano l’eventuale ampliamento della lista stessa (come quello che sta tentando di porre in essere il Ministero di recente), ottenendo – però – sempre la riaffermazione del medesimo principio (fondato sulla ratio di cui si è detto sopra) per cui “l’inclusione non azzera il valore commerciale di tali diritti, poiché non obbliga i detentori dei diritti a cederli a qualunque condizione. Inoltre si ricorda che, benché l’inclusione di un evento nella lista limiti, ma per derivazione comunitaria, la libertà d’impresa, tale restrizione è giustificata in quanto mira a tutelare il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società” (v. p. 9 della Delibera 131/12 CONS AgCom).
L’ampliamento della lista, a ben vedere, può rappresentare un ulteriore risvolto negativo della disciplina de qua, perché andrebbe ad incidere ex post sul valore dei diritti di trasmissione televisiva precedentemente acquistati da un soggetto “non qualificato”, che si troverebbe soggetto alla limitazione del proprio diritto di cui si è detto sopra, senza che potesse averne contezza quando ha negoziato ed acquistato i diritti stessi.
Ed è, in effetti, proprio questo quello che rischia di succedere a seguito dell’iniziativa del Ministero da cui ha preso avvio il presente articolo.
Perché il Ministero, con la comunicazione recentemente trasmessa alla Commissione Europea, previa approvazione dell’AgCom (in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 co. 1 TUSMA di cui si è detto sopra), intenderebbe modificare la lista inserendovi anche “le finali e le semifinali dei tornei del Grande Slam, di ATP e WTA finals, di ATP Masters 1000 e ATP 500, di WTA 1000 e 500 e degli Internazionali d’Italia di tennis, ove presenti atleti italiani”.
Una modifica, questa, che, vista la attuale “stagione dell’oro” del tennis italiano, sia maschile che femminile (che lascia presumere – e sperare, naturalmente – che la presenza di atleti italiani sia frequente nei suddetti tornei) rischia di privare – nei termini di cui si è detto sopra – dei propri diritti di trasmissione televisiva di un gran numero di eventi tennistici quei soggetti che li hanno già acquistati, tanto più (se) in esclusiva.
Senza considerare l’impatto che, sia in relazione a detti eventi (laddove fossero inseriti nella lista) sia a quelli già inseriti nella lista, questa disciplina può avere sulla negoziazione dei diritti di trasmissione televisiva futura: perché c’è un enorme – ed immediatamente percepibile – differenza di appeal e valore economico tra un evento di cui si acquista la possibilità di trasmissione in esclusiva e uno che si dovrà – o che ci sarà il rischio di dover – condividere con terzi, pur a fronte di un “equo compenso” che potrebbe non essere in grado di ristorare l’effettivo valore globale del diritto sub-licenziato.
Per concludere, quindi, la disciplina esaminata nel presente articolo ha certamente il pregio di essere animata da buoni propositi (peraltro, di derivazione comunitaria) e di offrire un vantaggio per il grande pubblico, consentendogli di accedere alla visione di eventi solitamente riservati alle emittenti a pagamento. Tuttavia, come detto, c’è anche un’altra faccia della medaglia, rappresentata dall’indubbio svantaggio per i soggetti che investono nell’acquisto dei diritti di trasmissione televisiva, i quali potrebbero adottare atteggiamenti sempre più “prudenziali” nella valutazione economica dei diritti che intendono acquistare, proprio in ragione della limitazione dei – o del rischio che, in itinere, possano essere limitati i – loro diritti di trasmissione che derivano dall’applicazione della disciplina de qua.
Tutto ciò, fa ritenere opportuna una certa cautela nelle eventuali modifiche della lista degli eventi ex art. 33 co. 1 TUSMA, che non può essere limitata alla mera verifica dei presupposti necessari all’inserimento nella lista stessa (quelli di cui all’art. 2 co. 2 dall’Allegato A della Delibera 131/12 CONS dell’AgCom, citati sopra) ma deve estendersi anche ad un accurato bilanciamento degli interessi in gioco, con particolare riguarda al sistema della compravendita e concessione dei diritti di trasmissione televisiva nel suo complesso.