La proposta di limitazione della responsabilità dei sindaci: problemi ancora aperti

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La proposta di legge per la limitazione di responsabilità dei sindaci è stata approvata dalla Camera dei Deputati e dovrà essere sottoposta al vaglio del Senato della Repubblica.

L’iniziativa, lodevole soprattutto per il tentativo di rendere il ruolo di sindaco più attrattivo per le migliori professionalità, è stata accolta favorevolmente, nonostante alcune condivisibili osservazioni in merito ad alcune incertezze e lacune della nuova disciplina.

Come condivisibilmente sottolineato dal Professor Abriani nel corso dell’audizione del 12 marzo 2024, infatti, l’iter legislativo di specie avrebbe potuto essere anche una occasione per colmare alcune lacune nella disciplina, prima tra tutte una migliore definizione della sussistenza della prorogatio dei sindaci dimissionari e dunque anche il perimetro temporale di efficacia dell’atto abdicativo ergo della responsabilità dei sindaci.

Com’è noto, infatti, il nuovo dettato normativo si concentra solo sull’articolo 2407, comma 2, del codice civile, e sull’aggiunta di un ultimo comma che riguarda la prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci.

Tralasciando l’analisi del nuovo ultimo comma, e concentrandosi solamente sulle modifiche al secondo comma,  il testo approvato alla Camera sancisce l’abrogazione della responsabilità solidale dei sindaci con quella degli amministratori, limitando – a quanto pare – le responsabilità del collegio sindacale alle attività di presidio legale.

Auspicabilmente, sebbene non chiaramente riportato, resterebbero escluse dalle limitazioni di responsabilità introdotte dalla norma, le funzioni di revisione legale e/o di membri degli organismi di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 e le condotte in violazione sulla veridicità delle attestazioni e sulla segretezza su fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Infine, dal punto di vista soggettivo è prevista un’esclusione esplicita per i casi di dolo.

Anche sulla specifica individuazione del limite di responsabilità (il c.d. cap) non pare possa condividersi la scelta del legislatore. Innanzitutto gli scaglioni hanno riguardo ad un solo requisito ovvero il multiplo del compenso annuo percepito, da qui due osservazioni: pare innanzitutto opportuno inserire anche dei criteri dimensionali delle società e, in secondo luogo, ai fini di una certezza ex ante sul cap di riferimento, non far riferimento al compenso percepito, ma al compenso deliberato. Tale ultimo punto, tra l’altro, pare ambiguamente trattato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge del 4 luglio 2023, dove dapprima si fa riferimento all’emolumento annuo deliberato e poi al compenso percepito.

In ultima istanza non pare possa sottacersi che la disciplina codicistica, come modificata, debba trovare apposito coordinamento anche con il Codice della Crisi. Su tutti è auspicabile il coordinamento con l’articolo 14, comma 3, che contempla per i sindaci un esonero di responsabilità solidale con gli amministratori (che sarebbe abrogata) per segnalazione agli stessi dell’esistenza di fondati indizi della crisi. Forse ancor più che di coordinamento sarebbe il caso di meglio disciplinare la fattispecie appena citata che, da un lato, potrebbe essere sovrabbondante, e dall’altro lato, potrebbe rischiare di alimentare segnalazioni pretestuose o un indebolimento dell’attenzione dell’organo di controllo successivamente alla segnalazione.